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Aggiornamento emergenza Covid-19: Ordinanza Ministero italiano della Salute del 14.12.2021

L’Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 14 dicembre 2021 rinnova le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, oltre a prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall’estero. Tali restrizioni producono effetti dal 16 dicembre 2021 permangono fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Per avere informazioni precise relative al regime normativo che si applica ad ogni specifico viaggiatore da o verso l’Italia, in base alla nazionalità del medesimo e a quella dei suoi familiari, al luogo di soggiorno negli ultimi 14 giorni così come al motivo del viaggio, si consiglia vivamente di compilare l’auto-questionario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- Unita’ di Crisi, a questo indirizzo.

INGRESSO IN AZERBAIGIAN DALL’ITALIA

Ai sensi della predetta Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021, l’Azerbaigian viene sempre annoverato tra
gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Gli spostamenti dall’Italia verso l’Azerbaigian sono pertanto consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni (art. 5 dell’Ordinanza del 22 ottobre 2021):

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una
comprovata e stabile relazione affettiva.

N.B. I viaggiatori provenienti dall’Italia e diretti in Azerbaigian (siano essi cittadini italiani o detentori di permesso di soggiorno in Italia), hanno diritto ad entrare per via aerea nel territorio dell’Azerbaigian, a condizione che, laddove tali passeggeri abbiano
la maggiore eta’, essi presentino sia un certificato di completamento dell’iter di vaccinazione contro il COVID-19 sia un certificato di negativita’ dal COVID-19, mediante sottoposizione a test PCR non oltre le 72 ore PRECEDENTI all’ingresso nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian.
Il requisito del test PCR e’ applicato dalle Autorita’ azere per i summenzionati passeggeri che lasciano il territorio dell’Azerbaigian ed e’
comunque richiesto dalle Autorita’ sanitarie italiane per entrare in Italia dall’Azerbaigian (vedasi le condizioni di cui all’art.5, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 22 ottobre 2021), salvo le eccezioni di cui all’art 6, par. 1 e 2, della predetta Ordinanza.

INGRESSO IN ITALIA DALL’AZERBAIGIAN

NOTA PER TUTTI I VIAGGIATORI: Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, sul territorio italiano è richiesto l’uso del Green Pass Rafforzato (o Super Green pass) per accedere a molte attività e servizi. Se non disponi di un certificato vaccinale o di guarigione, potresti non avere accesso ad alberghi, servizi di ristorazione e mezzi pubblici. Per saperne di più, clicca qui. Clicca qui per una informativa dettagliata sul nuovo regime normativo e sulle relative restrizioni legate al criterio di possesso del Green Pass Rafforzato.

2. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 22 ottobre 2021, l’ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno  transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in uno Stato o territorio di cui all’elenco E (ivi incluso quindi l’Azerbaigian), è consentito nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della

direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della

direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui
alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;

m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti
modalità:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi
sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale;

c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;

d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell’isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

Si attira in particolare l’attenzione sugli articoli 6 e 8 dell’Ordinanza:

Articolo 6

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell’isolamento fiduciario, ove previsti,
non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i),
m), n), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché:

1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo diresidenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo
privato;

4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

Articolo 8

1. I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell’isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste.

3. L’esenzione dall’isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non si applica ai minori di età pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia da Stati o territori esteri.