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Aggiornamento emergenza Covid-19: Approfondimento su Ordinanza Ministero italiano della Salute del 22.02.2022

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 2022.

Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e:
• elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E;
• elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E;
• abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA
In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l’ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF).
Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco.
Inoltre, per l’ingresso in Italia, è necessario presentare, alternativamente:
a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi (Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane
c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima dell’ingresso in Italia.
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con obbligo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati dall’obbligo di test molecolare o antigenico
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Sebbene la nuova normativa vada verso una semplificazione e un progressivo ripristino dei viaggi da/per l’estero, l’emergenza sanitaria causata da COVID-19 nel mondo non è conclusa.
Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono ancora considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario, o comunque un rischio connesso all’emergenza sanitaria causata da Covid-19 (ad esempio, cancellazione di voli).
In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.
Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO E CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI

DISPOSIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE, ADOTTATE CON DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CON DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 229, CON DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N. 5 E SUCCESSIVE ORDINANZE

Dal 1 febbraio 2022, le certificazioni rilasciate a seguito di completamento del ciclo vaccinale e le certificazioni di guarigione (Green Pass da vaccinazione o guarigione), in Italia, hanno una validità di sei (6) mesi, come stabilito all’art. 3 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221.
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei (6) mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
Fino al 31 marzo 2022, gli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuano, a campione, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a:
Alberghi e altre strutture ricettive, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;
Mezzi di trasporto pubblico solo sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie)
• Convegni, congressi, sagre, fiere;
• Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
musei e mostre o altri luoghi della cultura;
centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;
è consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato. Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli (e in generale ai trasporti) internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma – Milano).
Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, è necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale.
Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.
Inoltre, fino al 31 marzo 2022, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Sono previste eccezioni, indicate nell’Ordinanza 8 febbraio 2022. Singole Regioni possono adottare disposizioni più restrittive.
Fino al 31 marzo 2022, la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso e all’aperto, nei servizi di ristorazione, è consentita solo a coloro che sono dotati di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per maggiori informazioni, si raccomanda l’attenta lettura del DL 221/2021 e del DL 229/2021.
Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse.

CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI

Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata “equivalente” a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino). Inoltre, dal 23 settembre 2021, il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza – sul territorio nazionale – di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere. Si tratta, in particolare, di:

1. vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
2. Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
3. R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
4. Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:
– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale.
tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (anche rafforzato), senza necessità di scaricare esattamente quest’ultimo. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.
La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, è disponibile qui.

Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.
Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate.
Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
Per compilare il dPLF è necessario:
• collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
• seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
• scegliere l’Italia come Paese di destinazione
• registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
• compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo
Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.
È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
Dal 6 dicembre 2021, sul territorio nazionale è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass Rafforzato”. Per quest’ultimo, si raccomanda un’attenta consultazione sia delle FAQ disponibili sul portale dedicato, sia della tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attività per le quali è sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.
E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

VAI AL QUESTIONARIO
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Permangono in alcuni Paesi del mondo misure quali: sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.