{"id":74,"date":"2023-04-11T18:20:09","date_gmt":"2023-04-11T16:20:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=74"},"modified":"2024-01-24T12:02:30","modified_gmt":"2024-01-24T08:02:30","slug":"autoveicoli-e-patenti-di-guida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/","title":{"rendered":"Autoveicoli e Patenti di guida"},"content":{"rendered":"<p><strong>Autoveicoli e Patenti di guida<\/strong><\/p>\n<p><strong>RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>Si ritiene utile precisare, come peraltro previsto dalla Circolare n. 16 del Ministero dei Trasporti in data 7.4.1971, che \u00e8 possibile procedere al rinnovo della patente soltanto <strong>a condizione che non siano trascorsi cinque anni dalla data di scadenza.<\/strong><br \/>\nPertanto i cittadini italiani residenti all\u2019estero regolarmente iscritti all\u2019anagrafe consolare o dimoranti all\u2019estero per un periodo di almeno sei mesi, ovvero iscritti alle Anagrafi Consolari per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione all\u2019AIRE, potranno richiedere la conferma di validit\u00e0 della propria patente tramite l\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare. Quest\u2019ultima provveder\u00e0 al rilascio dell\u2019attestato di conferma di validit\u00e0 subordinatamente all\u2019<strong>acquisizione della prevista certificazione del medico di fiducia<\/strong> dell\u2019Ambasciata (per informazioni si prega di scrivere a consolare.baku@esteri.it) e <strong>previa percezione dei relativi diritti consolari.<\/strong><\/p>\n<p><strong>SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA, L\u2019AUTORITA\u2019 CONSOLARE RILASCIA L\u2019ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA PATENTE.<\/strong><\/p>\n<p>Il titolare di patente, munito di tale attestazione, <strong>dovr\u00e0 circolare con la patente scaduta unitamente all\u2019attestazione stessa, in quanto la seconda costituisce un\u2019emanazione della prima<\/strong>. Pertanto, l\u2019Ambasciata non pu\u00f2 rinnovare una patente scaduta, rubata o deteriorata.<\/p>\n<p><strong>Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia<\/strong>, il cittadino la cui patente di guida \u00e8 stata rinnovata presso questa Ambasciata (o altra autorit\u00e0 italiana in uno Stato non appartenente all\u2019Unione europea o allo Spazio economico europeo) ha l\u2019obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia e anche se il rinnovo eseguito presso l\u2019 Ambasciata \u00e8 ancora valido, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell\u2019art. 126 del Codice della strada.<br \/>\nIn nessun caso potranno essere confermate le patenti di conducenti la cui idoneit\u00e0 psicofisica deve essere certificata dalle Commissioni Mediche locali di cui all\u2019art. 119, comma 4, del C.d.S.<\/p>\n<p><strong><u>Si sottolinea che le Rappresentanze italiane diplomatico-consolati all\u2019estero non sono abilitate ad emettere nuove patenti in formato tessera.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Durata del rinnovo<\/strong><\/p>\n<p>Validit\u00e0 della patente di guida: le patenti di guida di tipo A e di tipo B sono valide per dieci anni.<br \/>\nQualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di et\u00e0 sono valide per cinque anni;<br \/>\nQuelle rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di et\u00e0 sono valide per tre anni;<br \/>\nLe patenti A e B rilasciate a soggetti diversamente abili e quelle di tipo C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n<p><strong>SMARRIMENTO O FURTO DI PATENTE ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>I possessori di patente italiana non iscritti all\u2019Aire\/residenti in Italia che smarriscono la propria patente trovandosi in Azerbaigian per un periodo di permanenza transitoria, dovranno presentare denuncia di smarrimento presso l\u2019Autorit\u00e0 di Polizia azerbaigiane.<br \/>\nPer ottenere il duplicato della patente smarrita, i connazionali, solamente al rientro in Italia, potranno attivarsi per:<br \/>\n\u2022 presentare una nuova denuncia di smarrimento alle Autorit\u00e0 di Polizia italiane;<br \/>\n\u2022 ottenere un permesso di guida, rilasciato al momento della denuncia;<br \/>\n\u2022 ricevere, alla propria residenza, il duplicato della patente<br \/>\nI possessori di patente italiana iscritti all\u2019Aire\/residenti in Azerbaigian che smarriscono la propria patente italiana, dovranno presentare denuncia di smarrimento presso l\u2019Autorit\u00e0 di Polizia azerbaigiana e poi potranno scegliere se:<br \/>\n\u2022 richiedere alle Autorit\u00e0 azerbaigiane l\u2019emissione della patente azerbaigiana secondo le procedure adottate dalla normativa azerbaigiana;<br \/>\n\u2022 richiedere il duplicato della patente italiana smarrita agli Uffici della Motorizzazione Civile in Italia, a seguito di denuncia presentata alle Autorit\u00e0 di Polizia Italiana.<br \/>\nIn luogo della certificazione della residenza, il richiedente dovr\u00e0 presentare una dichiarazione sostitutiva, che attesti l\u2019iscrizione nel registro AIRE ed indichi il comune italiano in cui si trova tale registro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Autoveicoli e Patenti di guida RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA Si ritiene utile precisare, come peraltro previsto dalla Circolare n. 16 del Ministero dei Trasporti in data 7.4.1971, che \u00e8 possibile procedere al rinnovo della patente soltanto a condizione che non siano trascorsi cinque anni dalla data di scadenza. 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