{"id":840,"date":"2023-09-28T16:42:17","date_gmt":"2023-09-28T12:42:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/?page_id=840"},"modified":"2024-01-24T11:18:56","modified_gmt":"2024-01-24T07:18:56","slug":"adozioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/adozioni\/","title":{"rendered":"Adozioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>ADOZIONI INTERNAZIONALI<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019adozione internazionale \u00e8 l\u2019adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle Autorit\u00e0 del suo Paese. L\u2019adozione viene perci\u00f2 fatta in quel Paese, davanti alle autorit\u00e0 e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti.<\/p>\n<p>In Italia il Tribunale per i minorenni rilascia un decreto specifico di idoneit\u00e0 o meno a tale tipo di adozione.<br \/>\nPerch\u00e9 una simile adozione possa essere efficace in Italia \u00e8 necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane ed internazionali. Diversamente l\u2019adozione straniera non sar\u00e0 ritenuta valida ed il minore non potr\u00e0 nemmeno entrare nel nostro Paese. Per di pi\u00f9, in certi casi, l\u2019inosservanza delle leggi sull\u2019adozione costituisce un reato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La Convenzione de L\u2019Aja del 29 maggio 1993<\/strong>\u00a0sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale \u00e8 il principale strumento su cui si basano le procedure per l\u2019adozione internazionale: essa rappresenta una garanzia sia per i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli sia per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L\u2019Italia ha aderito a questa convenzione ratificandola con la legge 476\/1998, le cui norme hanno modificato la legge 184\/1983.<br \/>\nL\u2019Autorit\u00e0 centrale italiana per l\u2019applicazione della Convenzione de L\u2019Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale \u00e8 la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).<\/p>\n<p>Gli aspiranti all\u2019adozione che abbiano ottenuto il decreto di idoneit\u00e0 devono conferire l\u2019incarico a curare la procedura di adozione agli\u00a0<strong>Enti autorizzati<\/strong>, che svolgono tutte le pratiche necessarie nel Paese di origine del minore.<br \/>\nAgli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all\u2019estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prima dell\u2019entrata in vigore della legge 476\/1998, la coppia che iniziava la procedura di un\u2019adozione internazionale poteva scegliere se avvalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento \u00e8 pertanto obbligatorio.<\/p>\n<p>Una volta ricevuta dall\u2019autorit\u00e0 straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, l\u2019Ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie.<br \/>\nSe gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorit\u00e0 giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L\u2019Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all\u2019adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.<\/p>\n<p><strong>In caso di esito positivo dei controlli<\/strong>, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia la \u201cautorizzazione nominativa all\u2019ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato\u201d.<\/p>\n<p>In tale contesto,\u00a0<strong>il compito della rete diplomatico-consolare \u00e8 quello di collaborare<\/strong>, per quanto di competenza, con l\u2019Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art.32, comma 4, della legge n.184\/1983 come modificata dalla legge n. 476\/1998). Tale attivit\u00e0 pu\u00f2 riguardare legalizzazione e controllo della documentazione, nonch\u00e9 assistenza, laddove necessario, anche attraverso l\u2019agevolazione dei contatti con le Autorit\u00e0 locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L\u2019Aja).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Per poter entrare in Italia<\/strong>, il minore adottato deve essere munito di un visto d\u2019ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d\u2019origine.<\/p>\n<p>Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, \u00e8 necessario che sia pervenuta l\u2019autorizzazione all\u2019ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L\u2019effettivo rilascio del visto \u00e8 tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 33 della legge 184\/1983, come modificata dalla legge 476\/1998, \u00e8 fatto divieto alle Autorit\u00e0 consolari di concedere a minori stranieri il visto d\u2019ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.<\/p>\n<p>Una volta che il minore \u00e8 entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.<\/p>\n<p>La procedura di adozione si conclude con l\u2019ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art. 34, comma 3, della legge 184\/1983).<\/p>\n<p><strong>Adozione da parte di coppie italiane residenti all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019adozione pronunciata dall\u2019Autorit\u00e0 competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purch\u00e9 conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n.184\/1983). Il Tribunale per i Minorenni competente \u00e8 quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l\u2019ultima residenza, quello di Roma.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni consultare: <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/adozioni-internazionali\/\">Adozioni Internazionali \u2013 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ADOZIONI INTERNAZIONALI L\u2019adozione internazionale \u00e8 l\u2019adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle Autorit\u00e0 del suo Paese. L\u2019adozione viene perci\u00f2 fatta in quel Paese, davanti alle autorit\u00e0 e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti. In Italia il Tribunale per i minorenni rilascia un decreto specifico di idoneit\u00e0 o meno a [&hellip;]","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":47,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-840","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=840"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2064,"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/840\/revisions\/2064"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}