{"id":1096,"date":"2022-02-28T12:55:25","date_gmt":"2022-02-28T08:55:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/02\/aggiornamento-emergenza-covid-19_1\/"},"modified":"2022-02-28T12:55:25","modified_gmt":"2022-02-28T08:55:25","slug":"aggiornamento-emergenza-covid-19_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/02\/aggiornamento-emergenza-covid-19_1\/","title":{"rendered":"Aggiornamento emergenza Covid-19: Approfondimento su Ordinanza Ministero italiano della Salute del 22.02.2022"},"content":{"rendered":"<p>La disciplina generale italiana per gli spostamenti da\/per l\u2019estero \u00e8 contenuta nell\u2019<strong>Ordinanza 22 febbraio 2022.<\/strong><\/p>\n<p>Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e:<br \/>\u2022 elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E;<br \/>\u2022 elimina le limitazioni ai viaggi dall\u2019Italia verso i Paesi dell\u2019ex elenco E;<br \/>\u2022 abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate.<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO\/RIENTRO IN ITALIA<\/strong><br \/>In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l&#8217;ingresso in Italia \u00e8 consentito a condizione di presentare al vettore, al momento dell\u2019imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di localizzazione del passeggero (<a href=\"https:\/\/app.euplf.eu\/#\/\"><strong>digital Passenger Locator Form<\/strong><\/a> o dPLF).<br \/>Il dPLF pu\u00f2 essere esibito in formato digitale o cartaceo.<br \/>In caso di mancata compilazione del <a href=\"https:\/\/app.euplf.eu\/#\/\">dPLF<\/a>, il vettore pu\u00f2 rifiutare l\u2019imbarco.<br \/>Inoltre, per l&#8217;ingresso in Italia, \u00e8 necessario presentare, alternativamente:<br \/>a. <strong>Vaccinazione completa<\/strong> con <a href=\"https:\/\/www.ema.europa.eu\/en\/human-regulatory\/overview\/public-health-threats\/coronavirus-disease-covid-19\/treatments-vaccines\/vaccines-covid-19\/covid-19-vaccines-authorised\">vaccino autorizzato dall\u2019EMA<\/a>, <strong>effettuata da meno di 9 mesi<\/strong> (Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorit\u00e0 italiane)<br \/>b. <strong>Vaccinazione completa<\/strong> con <a href=\"https:\/\/www.ema.europa.eu\/en\/human-regulatory\/overview\/public-health-threats\/coronavirus-disease-covid-19\/treatments-vaccines\/vaccines-covid-19\/covid-19-vaccines-authorised\">vaccino autorizzato dall\u2019EMA <\/a>e <strong>dose di richiamo<\/strong> (cd. booster), in formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorit\u00e0 italiane<br \/>c. <strong>Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi<\/strong> (formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorit\u00e0 italiane)<br \/>d. Risultato negativo di <strong>test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore<\/strong> prima dell\u2019ingresso in Italia o <strong>test antigenico condotto con tampone<\/strong> <strong>nelle quarantotto (48) ore<\/strong> prima dell\u2019ingresso in Italia.<br \/>In caso di <strong>mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d),<\/strong> l\u2019ingresso in Italia \u00e8 possibile ma con <strong>obbligo di quarantena presso l&#8217;indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni<\/strong>, con l&#8217;obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.<br \/>Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.<br \/><strong>I minori al di sotto dei 6 anni<\/strong> di et\u00e0 possono entrare in Italia senza ulteriori formalit\u00e0 e sono sempre esentati dall\u2019obbligo di test molecolare o antigenico<br \/>Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano non sono soggetti a limitazioni n\u00e9 a obblighi di dichiarazione.<br \/>Sebbene la nuova normativa vada verso una semplificazione e un progressivo ripristino dei viaggi da\/per l\u2019estero, l\u2019emergenza sanitaria causata da COVID-19 nel mondo non \u00e8 conclusa.<br \/>Tutti coloro che intendano recarsi all\u2019estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono ancora considerare che <strong>qualsiasi spostamento<\/strong>, in questo periodo, <strong>pu\u00f2 comportare un rischio di carattere sanitario<\/strong>, o comunque un rischio connesso all\u2019emergenza sanitaria causata da Covid-19 (ad esempio, cancellazione di voli).<br \/>In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l\u2019ingresso\/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione <strong>la possibilit\u00e0 che il test dia un risultato positivo<\/strong>. In questo caso, non \u00e8 possibile viaggiare con mezzi commerciali e si \u00e8 soggetti alle <strong>procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova<\/strong>.<br \/><strong>Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti \u201ccontatti\u201d<\/strong> con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena\/isolamento dalle autorit\u00e0 locali e a cui non \u00e8 consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di <strong>pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio<\/strong>, contemplando anche la possibilit\u00e0 di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all\u2019estero, nonch\u00e9 di dotarsi di un\u2019assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.<\/p>\n<p><strong>USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO E CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI<\/strong><\/p>\n<p>DISPOSIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE, ADOTTATE CON <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/12\/24\/21G00244\/sg\">DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221<\/a>, CON <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/12\/30\/21G00258\/sg\">DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 229<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/12\/30\/21G00258\/sg\">CON DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N. 5<\/a> E SUCCESSIVE ORDINANZE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 1 febbraio 2022<\/strong>, le certificazioni rilasciate a seguito di completamento del ciclo vaccinale e le certificazioni di guarigione (Green Pass da vaccinazione o guarigione), in Italia, hanno una <strong>validit\u00e0 di sei (6) mesi<\/strong>, come stabilito all&#8217;art. 3 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221.<br \/><strong>A coloro che provengono da uno Stato estero<\/strong> e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, <strong>nel caso in cui siano trascorsi pi\u00f9 di sei (6) mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, \u00e8 consentito l\u2019accesso ai servizi e alle attivit\u00e0 per i quali \u00e8 previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validit\u00e0 48 ore) o molecolare (validit\u00e0 72 ore).<\/strong> Ci\u00f2 vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.<br \/><strong>Fino al 31 marzo 2022<\/strong>, gli Uffici di Sanit\u00e0 marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuano, <strong>a campione, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri.<\/strong> In caso di <strong>esito positivo al test<\/strong> molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, <strong>la misura dell&#8217;isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i \u00abCovid Hotel\u00bb<\/strong>, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022<\/strong>, l\u2019accesso a:<br \/>\u2022 <strong>Alberghi e altre strutture ricettive<\/strong>, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;<br \/>\u2022 <strong>Mezzi di trasporto pubblico solo sul territorio nazionale<\/strong> (aerei per <strong>voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale<\/strong>, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie)<br \/>\u2022 Convegni, congressi, sagre, fiere;<br \/>\u2022 Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;<br \/>\u2022 <strong>musei e mostre<\/strong> o altri <strong>luoghi della cultura<\/strong>;<br \/>\u2022 <strong>centri termali<\/strong> (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;<br \/><strong>\u00e8 consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato.<\/strong> Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.<br \/>L\u2019obbligo di Green Pass Rafforzato <strong>non si applica ai voli<\/strong> (e in generale ai trasporti) <strong>internazionali<\/strong> ma solo ai voli che collegano le citt\u00e0 italiane (voli nazionali, ad esempio Roma &#8211; Milano).<br \/>Chi effettua un <strong>transito<\/strong> in Italia provenendo dall\u2019estero e con destinazione fuori dall\u2019Italia (es. Francoforte \u2013 Roma \u2013 Atene) non \u00e8 soggetto all\u2019obbligo di Green Pass Rafforzato, purch\u00e9 non lasci l\u2019area transiti dell\u2019aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, \u00e8 necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale.<br \/>Il Green Pass Rafforzato non \u00e8 richiesto inoltre in caso di transito dall\u2019Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all\u2019estero. In questo caso, \u00e8 necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.<br \/><strong>Inoltre, fino al 31 marzo 2022<\/strong>, per l\u2019utilizzo dei<strong> mezzi di trasporto pubblico<\/strong> sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei), per gli <strong>spettacoli aperti al pubblico<\/strong> che si svolgono al chiuso o all&#8217;aperto, <strong>nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo<\/strong> e in altri locali assimilati, nonch\u00e9 per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all&#8217;aperto, <strong>\u00e8 obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.<\/strong><\/p>\n<p>Fino al 31 marzo 2022 \u00e8 fatto obbligo, sull&#8217;intero territorio nazionale, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Nei luoghi all&#8217;aperto \u00e8 fatto obbligo sull&#8217;intero territorio nazionale di avere sempre con s\u00e9 i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Sono previste eccezioni, indicate <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/09\/22A01021\/sg\">nell&#8217;Ordinanza 8 febbraio 2022<\/a>. Singole Regioni possono adottare disposizioni pi\u00f9 restrittive.<br \/><strong>Fino al 31 marzo 2022<\/strong>, <strong>la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso e all&#8217;aperto<\/strong>, nei servizi di ristorazione, <strong>\u00e8 consentita solo a coloro che sono dotati di Green Pass Rafforzato<\/strong> (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.<br \/>Per maggiori informazioni, si raccomanda l\u2019attenta lettura del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/09\/22A01021\/sg\">DL 221\/2021 <\/a>e del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/02\/09\/22A01021\/sg\">DL 229\/2021<\/a>.<br \/>Si ricorda che <strong>un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi<\/strong> (seconda dose in attesa di somministrazione) <strong>non \u00e8 sufficiente ai fini dell\u2019ingresso in Italia dall\u2019estero<\/strong>. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall\u2019estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all&#8217;Elenco di Paesi di interesse.<\/p>\n<p><strong>CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI<\/strong><\/p>\n<p>Le caratteristiche necessarie affinch\u00e9 una certificazione rilasciata da Autorit\u00e0 sanitarie estere sia considerata &#8220;equivalente&#8221; a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l&#8217;Italia riconosce come equivalenti, per l&#8217;uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE, purch\u00e9 rispondano alle caratteristiche indicate nella <a href=\"https:\/\/www.trovanorme.salute.gov.it\/norme\/renderNormsanPdf?anno=2021&#038;codLeg=81917&#038;parte=1%20&#038;serie=null\">Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021<\/a>. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l&#8217;uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l&#8217;ingresso dall&#8217;estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino). Inoltre, dal 23 settembre 2021, il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto (<a href=\"https:\/\/www.trovanorme.salute.gov.it\/norme\/renderNormsanPdf?anno=2021&#038;codLeg=82920&#038;parte=1%20&#038;serie=null\">con questa Circolare<\/a>) <strong>l&#8217;equivalenza &#8211; sul territorio nazionale<\/strong> <strong>&#8211; di alcuni vaccini,<\/strong> somministrati da autorit\u00e0 sanitarie estere. Si tratta, in particolare, di:<\/p>\n<p>1. vaccini riconosciuti da EMA &#8211; Agenzia Europea per i Medicinali (vedi <a href=\"https:\/\/www.trovanorme.salute.gov.it\/norme\/renderNormsanPdf?anno=2021&#038;codLeg=82920&#038;parte=1%20&#038;serie=null\">Allegato n. 1 alla Circolare<\/a>);<br \/>2. Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;<br \/>3. R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;<br \/>4. Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.<\/p>\n<p>A seguito di tale riconoscimento:<br \/>&#8211; i cittadini italiani (anche residenti all\u2019estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all\u2019estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all\u2019estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano gi\u00e0 sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale.<br \/>&#8211;<strong> tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all\u2019estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali \u00e8 richiesto il Green Pass (anche rafforzato),<\/strong> senza necessit\u00e0 di scaricare esattamente quest&#8217;ultimo. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all\u2019estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data\/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un&#8217;altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.<br \/>La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, \u00e8 disponibile <a href=\"A%20seguito%20di%20tale%20riconoscimento:\">qui.<\/a><\/p>\n<p><strong>Modulo di localizzazione \u2013 <em>digital Passenger Locator Form (dPLF)<\/em><\/strong><br \/>A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell\u2019art. 3 <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/05\/14\/21A03042\/sg\">dell\u2019Ordinanza del 14 maggio 2021<\/a>, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell&#8217;allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, \u00e8 tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche <em>digital Passenger Locator Form (dPLF).<\/em><br \/>Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull\u2019indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all\u2019Autorit\u00e0 Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sar\u00e0 compito del vettore verificare l\u2019avvenuta compilazione del dPLF prima dell\u2019imbarco del passeggero. <strong>La mancata compilazione comporter\u00e0 il diniego all\u2019imbarco.<\/strong><br \/>Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del <a href=\"https:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/nuovocoronavirus\/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&#038;id=5411&#038;area=nuovoCoronavirus&#038;menu=vuoto&#038;tab=8\">Ministero della Salute <\/a>e le compagnie aeree interessate.<br \/>Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell\u2019imbarco. Sar\u00e0 comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.<br \/>Per compilare il dPLF \u00e8 necessario:<br \/>\u2022 collegarsi al sito <a href=\"https:\/\/app.euplf.eu\/#\/\">https:\/\/app.euplf.eu\/<\/a><br \/>\u2022 seguire la procedura guidata per accedere al dPLF<br \/>\u2022 scegliere l&#8217;Italia come Paese di destinazione<br \/>\u2022 registrarsi al sito creando un account personale con user e password (\u00e8 necessario farlo solo la prima volta)<br \/>\u2022 compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata<\/p>\n<p>Una volta inviato il modulo, il passeggero ricever\u00e0 all&#8217;indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovr\u00e0 mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell\u2019imbarco. In alternativa, il passeggero potr\u00e0 stampare una copia del dPLF da mostrare all\u2019imbarco.<br \/>\u00c8 sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.<br \/>Per maggiori informazioni consultare il sito <a href=\"https:\/\/euplf.eu\/it\/eudplf-it\/index.html\">Passenger Locator Form digitale Europeo<\/a><br \/>Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del <a href=\"https:\/\/euplf.eu\/it\/eudplf-it\/index.html\">Ministero della Salute.<\/a><\/p>\n<p><strong>ALTRE INFORMAZIONI UTILI<\/strong><br \/>In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l\u2019obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento.<br \/>Per quesiti pi\u00f9 specifici in merito all\u2019ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare <strong>la Polizia di Frontiera<\/strong> o <strong>la Prefettura competente<\/strong> per territorio. Per quesiti relativi all\u2019attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l\u2019Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del <strong>Ministero della Salute 1500.<\/strong><br \/>\u00c8 sempre possibile l\u2019adozione, sul territorio nazionale, di <strong>misure pi\u00f9 restrittive<\/strong> rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.<br \/>Prima di partire per entrare\/rientrare in Italia, si raccomanda di <strong>verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione<\/strong>, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca <a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/regioni-online\/\">qui<\/a>).<br \/><strong>Dal 6 dicembre 2021<\/strong>, sul territorio nazionale \u00e8 stato introdotto il cosiddetto <strong>\u201cGreen Pass Rafforzato\u201d.<\/strong> Per quest\u2019ultimo, si raccomanda un\u2019attenta consultazione sia delle<a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/regioni-online\/\"> FAQ<\/a> disponibili sul portale dedicato, sia della <a href=\"https:\/\/www.governo.it\/it\/articolo\/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo\/15638#zone\">tabella<\/a> predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attivit\u00e0 per le quali \u00e8 sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.<br \/>E\u2019 disponibile un<strong> questionario per chi \u00e8 in partenza per l\u2019estero o deve rientrare in Italia<\/strong>, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. <strong>Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l\u2019ingresso in Italia n\u00e9 nel Paese di destinazione.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.governo.it\/it\/articolo\/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo\/15638#zone\">VAI AL QUESTIONARIO<\/a><br \/>In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di <strong>contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l\u2019Azienda Sanitaria competente per territorio.<\/strong> Per spostamenti dall\u2019Italia all\u2019estero, si raccomanda di <strong>consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l\u2019Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.<\/strong><br \/>Permangono in alcuni Paesi del mondo misure quali: sospensione del <strong>traffico aereo<\/strong> e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri.<strong> I voli<\/strong> sono ancora soggetti a cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l\u2019operativit\u00e0 del proprio volo.<br \/>La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall\u2019Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei <strong>limiti all\u2019ingresso di viaggiatori provenienti dall\u2019Italia.<\/strong><br \/>Si raccomanda di <strong>consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle Autorit\u00e0 locali.<\/strong><\/p>\n<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La disciplina generale italiana per gli spostamenti da\/per l\u2019estero \u00e8 contenuta nell\u2019Ordinanza 22 febbraio 2022. 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