{"id":1101,"date":"2021-12-15T14:15:03","date_gmt":"2021-12-15T10:15:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/12\/aggiornamento-emergenza-covid-19_0\/"},"modified":"2021-12-15T14:15:03","modified_gmt":"2021-12-15T10:15:03","slug":"aggiornamento-emergenza-covid-19_0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambbaku.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/12\/aggiornamento-emergenza-covid-19_0\/","title":{"rendered":"Aggiornamento emergenza Covid-19: Ordinanza Ministero italiano della Salute del 14.12.2021"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 14 dicembre 2021 rinnova le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, oltre a prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall\u2019estero. Tali restrizioni producono effetti dal 16 dicembre 2021 permangono fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avere informazioni precise relative al regime normativo che si applica ad ogni specifico viaggiatore da o verso l&#8217;Italia, in base alla nazionalit\u00e0 del medesimo e a quella dei suoi familiari, al luogo di soggiorno negli ultimi 14 giorni cos\u00ec come al motivo del viaggio, si consiglia vivamente di compilare l\u2019auto-questionario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- Unita\u2019 di Crisi, a questo <a href=\"https:\/\/infocovid.viaggiaresicuri.it\/\">indirizzo.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">INGRESSO IN AZERBAIGIAN DALL&#8217;ITALIA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi della predetta Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021, l\u2019Azerbaigian viene sempre annoverato tra<br \/>gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco E dell&#8217;Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Gli spostamenti dall&#8217;Italia verso l\u2019Azerbaigian sono pertanto consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni (art. 5 dell\u2019Ordinanza del 22 ottobre 2021):<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) esigenze lavorative;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) assoluta urgenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) esigenze di salute;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) esigenze di studio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi \u00e8 una<br \/>comprovata e stabile relazione affettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N.B. I viaggiatori provenienti dall&#8217;Italia e diretti in Azerbaigian (siano essi cittadini italiani o detentori di permesso di soggiorno in Italia), hanno diritto ad entrare per via aerea nel territorio dell&#8217;Azerbaigian, a condizione che, laddove tali passeggeri abbiano<br \/>la maggiore eta&#8217;, essi presentino sia un certificato di completamento dell&#8217;iter di vaccinazione contro il COVID-19 sia un certificato di negativita&#8217; dal COVID-19, mediante sottoposizione a test PCR non oltre le 72 ore PRECEDENTI all&#8217;ingresso nel territorio della Repubblica dell&#8217;Azerbaigian. <br \/>Il requisito del test PCR e&#8217; applicato dalle Autorita&#8217; azere per i summenzionati passeggeri che lasciano il territorio dell&#8217;Azerbaigian ed e\u2019<br \/>comunque richiesto dalle Autorita&#8217; sanitarie italiane per entrare in Italia dall&#8217;Azerbaigian (vedasi le condizioni di cui all\u2019art.5, comma 3, dell\u2019Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 22 ottobre 2021), salvo le eccezioni di cui all&#8217;art 6, par. 1 e 2, della predetta Ordinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">INGRESSO IN ITALIA DALL&#8217;AZERBAIGIAN<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NOTA PER TUTTI I VIAGGIATORI: Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, sul territorio italiano \u00e8 richiesto l\u2019uso del Green Pass Rafforzato (o Super Green pass) per accedere a molte attivit\u00e0 e servizi. Se non disponi di un certificato vaccinale o di guarigione, potresti non avere accesso ad alberghi, servizi di ristorazione e mezzi pubblici.<\/strong> Per saperne di pi\u00f9, <a href=\"https:\/\/infocovid.viaggiaresicuri.it\/dadoveparti.html#GreenPassItalia\">clicca qui<\/a>. <a href=\"https:\/\/www.viaggiaresicuri.it\/approfondimenti-insights\/saluteinviaggio\">Clicca qui<\/a> per una informativa dettagliata sul nuovo regime normativo e sulle relative restrizioni legate al criterio di possesso del Green Pass Rafforzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, dell\u2019Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 22 ottobre 2021, l&#8217;ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno\u00a0 transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in<br \/>Italia, in uno Stato o territorio di cui all&#8217;elenco E (ivi incluso quindi l\u2019Azerbaigian), \u00e8 consentito nel rispetto delle modalit\u00e0 di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) esigenze lavorative;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) assoluta urgenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) esigenze di salute;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) esigenze di studio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea, di Stati parte dell&#8217;accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 e abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE<br \/>e 93\/96\/CEE;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,<br \/>nonch\u00e9 di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 e abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l&#8217;abitazione o la residenza di una persona di cui<br \/>alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi \u00e8 una comprovata e stabile relazione affettiva;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall&#8217;ente sportivo organizzatore dell&#8217;evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti<br \/>modalit\u00e0:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) presentazione al vettore al momento dell&#8217;imbarco e a chiunque \u00e8 deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) presentazione, al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi<br \/>sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l&#8217;indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell&#8217;isolamento fiduciario di cui alla lettera c).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si attira in particolare l\u2019attenzione sugli articoli 6 e 8 dell\u2019Ordinanza:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Articolo 6<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l&#8217;obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell&#8217;isolamento fiduciario, ove previsti,<br \/>non si applicano nei casi di cui all&#8217;art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i),<br \/>m), n), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l&#8217;obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all&#8217;art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonch\u00e9:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l&#8217;indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l&#8217;indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localit\u00e0 estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo diresidenza, domicilio o abitazione, purch\u00e9 lo spostamento avvenga con mezzo<br \/>privato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localit\u00e0 del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purch\u00e9 lo spostamento avvenga con mezzo privato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l&#8217;obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Articolo 8<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. I bambini di et\u00e0 inferiore a sei anni sono esentati dall&#8217;effettuazione del test molecolare o antigenico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell&#8217;isolamento fiduciario se tale obbligo non \u00e8 imposto al genitore o ai genitori perch\u00e9 in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. L&#8217;esenzione dall&#8217;isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non si applica ai minori di et\u00e0 pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell&#8217;effettuazione del tampone previsto ai fini dell&#8217;ingresso in Italia da Stati o territori esteri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Ordinanza del Ministero della Salute della Repubblica italiana del 14 dicembre 2021 rinnova le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, oltre a prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall\u2019estero. 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