Si informa che il 19 luglio 2013 è entrato in vigore il Reg. UE n. 610/2013 che modifica il Reg. CE n. 562/2006 (codice frontiere Schengen). Tra le principali ed immediate modifiche apportate al codice frontiere si segnala quanto previsto dall’art. 1 p.5 lettera a) sezione ii) in materia di condizioni di ingresso per i cittadini dei Paesi terzi.
In virtù di tale modifica, a far data del 19 luglio 2013, i cittadini dei Paesi terzi che intendano soggiornare nel territorio degli Stati membri (per soggiorni di durata non superiore ai 90 giorni su un periodo di 180 giorni) dovranno essere in possesso di un documento di viaggio che abbia validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri e che non sia più vecchio di dieci anni.Tali modifiche non si applicano ai cittadini UE e ai loro familiari, per i quali rimangono naturalmente garantiti i diritti di libera circolazione stabiliti dalla direttiva CE n. 38/2004.
La citata disposizione riguarda in particolare i cittadini stranieri esenti da obbligo di visto, mentre nulla innova per i cittadini dei Paesi terzi che devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (ai sensi dell’all. 1 del Reg. CE n. 539/2001), essendo i due criteri di validità del documento di viaggio corrispondenti a quanto già previsto dall’art. 12 del codice Visti.