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ACI- Nuovi adempimenti per radiazione dal PRA di veicoli per definitiva esportazione all’estero

Con circolare n. 4202 del 3 luglio u.s., l’Automobile Club d’Italia (ACI) ha previsto nuovi adempimenti relativi alla presentazione delle pratiche di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione di un veicolo dall’Italia verso l’estero.
Le nuove misure indicate dalla circolare sono volte a prevenire pratiche elusive delle norme nazionali antinquinamento, nonche’ comportamenti fraudolenti volti a sottrarre il bene alle rivendicazioni di eventuali creditori o dell’autorita’.
Si segnala che a seguito dei nuovi adempimenti non vengono modificate, ma semplicemente integrate, le istruzioni precedentemente pubblicate sul sito dell’Ambasciata al seguente link
/NR/exeres/A7EB1544-D1C1-4656-8B31-9435DEB94288.htm
Si riassumono di seguito i principali aspetti operativi:
1.A. La richiesta di radiazione per esportazione del veicolo avviene tramite i Consolati in generale dopo che il veicolo e’ stato immatricolato all’estero. In tal caso, come da istruzioni fornite con il Messaggio ministeriale n. 98685 del 2 maggio 2014, dovra’ sempre essere allegata la fotocopia della Carta di circolazione estera o l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero. Si ricorda che in caso di esportazione del veicolo in Paesi extra UE, la summenzionata documentazione dovra’ essere accompagnata da una traduzione asseverata.
1.B. La circolare in questione introduce tuttavia la possibilita’ di procedere alla radiazione del veicolo anteriormente alla reimmatricolazione del medesimo all’estero, a condizione che venga allegata alla richiesta di radiazione la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo al di fuori dei confini italiani (ad esempio, un documento di trasporto o una bolla doganale). Tale fattispecie e’ stata pensata per velocizzare l’evasione delle pratiche presentate presso gli Uffici operanti sul territorio nazionale, ed ha quindi carattere residuale per l’attivita’ delle Sedi all’estero. Si rende nota – d’intesa con l’ACI – la procedura da attuare qualora dovessero verificarsi casi simili.
L’Autorita’ diplomatico-consolare provvedera’ ad inviare copia della documentazione richiesta (Carta di circolazione italiana, certificato di proprieta’ e documento comprovante l’avvenuto trasferimento all’estero) a mezzo PEC al competente Ufficio sul territorio nazionale.
Nei soli casi di esportazione in Paese UE la carta di circolazione dovra’ essere restituita al proprietario.
Nei casi invece di esportazione in Paese extra UE, la carta di circolazione, una volta trascorsi sei mesi, potra’ essere distrutta secondo le modalita’ gia’ indicate.
Gli Uffici ACI, da parte loro, una volta verificata l’assenza di cause ostative, invieranno direttamente al domicilio dichiarato dal proprietario del veicolo, senza oneri per le Sedi, il certificato di radiazione e, nei casi di esportazione in Paese UE, anche un’etichetta adesiva da apporre sulla Carta di circolazione italiana, comprovante l’avvenuta radiazione.
Le targhe saranno ritirate e distrutte da codeste Sedi, secondo le modalita’ gia’ indicate nei Messaggi in riferimento ( redazione della dichiarazione di avvenuto ritiro e distruzione e successivo inoltro al PRA a mezzo PEC).
2. In caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, eccetera, a partire dal 14 luglio p.v., la richiesta potra’ essere accettata solo previa presentazione della seguente ulteriore documentazione.
2.A. In caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute alla richiesta dovra’ essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore. In particolare, costituira’ titolo per procedere alla radiazione l’atto di assenso del creditore alla cancellazione dell’ipoteca reso nelle forme di rito ovvero nella forma della scrittura privata autenticata da notaio o nelle altre forme previste dal Codice civile (ad esempio, una sentenza). Nessun titolo autorizzativo e’ invece richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.
2.B. In caso di veicoli sottoposti a vincoli di natura giudiziaria alla richiesta di radiazione dovra’ essere allegata idonea documentazione (esemplificata nella circolare) comprovante l’autorizzazione dell’Autorita’ giudiziaria all’esportazione del veicolo o il venir meno del gravame a cui lo stesso e’ soggetto.
Nel caso il veicolo risulti, dai controlli effettuati dal PRA, gravato da vincoli di cui il proprietario non abbia informato l’Ufficio consolare, la pratica di radiazione non potra’ avere buon fine.
Sara’ cura di codesti Uffici consolari informare il proprietario del veicolo circa le novita’ intervenute, acquisendo, al momento della presentazione della richiesta di radiazione, la documentazione sopra indicata che dovra’ essere inoltrata in allegato a mezzo PEC secondo le istruzione gia’ fornite con i Messaggi Ministeriali sopra richiamati.

Le ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web del sito ACI a partire dal 14 p.v. al seguente link: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html.