Il DL “Rilancio” ha potenziato il Fondo 394/81 con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro per il 2020, erogando – in regime di aiuto “de minimis” – finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di sette tipologie di interventi:
1. Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema, attraverso il finanziamento delle spese per l’affitto e l’allestimento dell’area espositiva, la logistica, la promozione della partecipazione all’evento ed eventuali consulenze.
2. Studi di fattibilità in paesi esteri per verificare, in via preventiva, la realizzabilità di un determinato investimento commerciale o produttivo, attraverso il finanziamento delle spese relative alle retribuzioni del personale interno adibito allo studio (fino al 15%) e del personale esterno.
3. Programmi di assistenza tecnica per la formazione tecnica del personale in loco o programmi di assistenza tecnica post vendita, attraverso il finanziamento delle spese del personale e di quelle per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta all’estero).
4. Programmi per lo sviluppo dell’e-commerce, volti alla distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano mediante l’utilizzo di un market place o l’implementazione di una piattaforma informatica dell’impresa, attraverso il finanziamento, tra l’altro, sia delle spese per la creazione di un sito di e-commerce, sia delle spese di registrazione per apertura di un negozio virtuale su un market place. TEM)
5. Iinserimento in azienda di un “Temporary Export Manager” (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione fino a un massimo di tre mercati esteri, attraverso il finanziamento delle spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate e a quelle strettamente connesse alla realizzazione del progetto, elaborato con il supporto del TEM.
6. Rafforzamento della solidità patrimoniale delle PMI esportatrici per accrescerne la capacità di competere sui mercati esteri, attraverso la concessione di un finanziamento ad hoc entro il limite massimo di 400 mila euro.
7. Penetrazione nei mercati esteri per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero per l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture per la presenza stabile nei mercati di riferimento, delle quali vengono finanziate le spese relative.
Per effetto dei rifinanziamenti operati dal DL “Milleproroghe” (per 50 milioni di euro), poi dal DL “Cura Italia” (per 350 milioni di euro) e da ultimo dal DL “Rilancio” (per 200 milioni di euro), il Fondo 394/81 dispone per l’anno corrente di una dotazione complessiva di 600 milioni di euro, al netto dei rientri sul fondo rotativo.
A tali disponibilità, si aggiungono i 70 milioni di euro che il Decreto di riparto del “Fondo per la Promozione Integrata” – applicando l’art. 72, comma 1, lett. D) del DL “Cura Italia” – ha destinato alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, fino al 50% del valore del finanziamento richiesto dalle imprese, per la realizzazione dei programmi descritti al paragrafo 2. In altri termini, queste ultime avranno la facolta’ di scegliere, se e in che misura, abbinare al finanziamento a tasso agevolato una quota parte a fondo perduto. La dotazione del “Fondo perduto” sara’ presto integrata (fino a 300 milioni di euro) con una parte delle risorse con cui il DL “Rilancio” (art. 48, comma 1) ha rifinanziato il “Fondo per la Promozione Integrata”
Parallelamente al rifinanziamento per 200 milioni del Fondo 394/81, l’art. 48, comma 2, del DL “Rilancio” ha altresì previsto:
a) la possibilità di esentare l’impresa dalla prestazione della garanzia, qualora essa stessa ne faccia domanda (si applica alle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020 ed e’ gia’ operativa);
b) la facoltà di incrementare fino al doppio i massimali di finanziamento previsti per ciascuno dei programmi di cui al paragrafo 2;
c) la possibilità, fermi restando gli obblighi di notifica UE, che i finanziamenti a tasso agevolato, i cofinanziamenti a fondo perduto e le garanzie, possano eccedere temporanemente i limiti de minimis.