EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. I cittadini non italiani interessati al riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia (“equipollenza”) dei propri titoli di studio stranieri (conseguiti in Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) ai corrispondenti titoli di studio italiani possono presentare una domanda tramite l’Ufficio studenti del Consolato. I cittadini italiani si devono invece rivolgere direttamente ad un Provveditorato agli Studi italiano, ma sempre dopo aver richiesto all’Ufficio studenti del Consolato l’emissione della “Dichiarazione di valore”.
I titoli scolastici ottenuti all’estero, una volta dichiarati equipollenti ai titoli italiani di corrispondente valore (terza media, diploma di scuola media superiore o laurea), hanno in Italia valore legale; questo significa, ad esempio, che la persona in possesso della cittadinanza italiana ha diritto a partecipare ai concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione italiana.
I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e l’equipollenza del titolo di studio sono:
– diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale, munito del sigillo o del timbro a secco della scuola o dell’istituzione universitaria e firmato in modo leggibile dal funzionario addetto;
– traduzione del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale. La traduzione può essere eseguita dall’interessato o da un traduttore; il Consolato può riservarsi l’approvazione delle traduzioni esibite dal richiedente.